In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole Ue sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Quali sono i principali divieti previsti dalla normativa?
- Sono vietate etichette di sostenibilità non certificate e affermazioni ambientali generiche non dimostrate.
- Chi è responsabile per le pratiche commerciali scorrette?
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile per le pratiche commerciali scorrette.
Dal 27 settembre 2026, le nuove disposizioni sulla comunicazione ambientale, previste dalla direttiva (UE) 2024/825 e recepite in Italia con il d.lgs. 30/2026, entreranno ufficialmente in vigore. Queste regole mirano a combattere il greenwashing, garantendo che le affermazioni ambientali delle imprese siano chiare e verificabili.
Le nuove normative stabiliscono che un prodotto presentato come sostenibile deve specificare chiaramente quale caratteristica è oggetto del claim, a quale parte del prodotto si riferisce e quali elementi lo supportano. Inoltre, la normativa rafforza le informazioni riguardanti la durabilità e la riparabilità dei prodotti.
Tra i divieti più significativi, troviamo:
- Etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche;
- Affermazioni ambientali generiche non dimostrate;
- Claim che estendono il beneficio dichiarato all’intero prodotto o all’intera attività quando riguardano solo un aspetto specifico;
- Dichiarazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni.
Inoltre, è vietato presentare come distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti di una categoria. Anche le comunicazioni ingannevoli riguardanti la durata, la riparabilità, gli aggiornamenti software e la sostituzione dei materiali di consumo saranno considerate scorrette.
Le promesse relative a prestazioni ambientali future dovranno basarsi su impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico. Queste disposizioni si applicano a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e riguardano anche informazioni apparentemente minori, come indicazioni in confezione, simboli, nomi di prodotto o contenuti online.
Per adeguarsi a queste nuove normative, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, controllando la precisione, la documentazione e la coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. È consigliabile che la revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà responsabile per le pratiche commerciali scorrette, con la possibilità di vietare pratiche ingannevoli e applicare sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo commisurato al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali.
Inoltre, i consumatori e le associazioni potranno impugnare le comunicazioni davanti al giudice, il quale potrà ordinare la cessazione, risarcimenti e pagamenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre al rischio di danno reputazionale per le aziende coinvolte.
L’impatto economico di queste nuove regole varierà in base al numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali. Per alcune imprese, sarà sufficiente correggere messaggi circoscritti, mentre per altre sarà necessario rivedere packaging, materiali commerciali, siti e procedure interne. È raccomandabile affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle nuove normative per evitare complessità e oneri maggiori.
